Pignoramento presso terzi

Ads

Il diritto italiano è sicuramente una materia ostica, colma di sfaccettature e di elementi spesso difficili da spiegare in modo semplice. Ma qui ci proveremo, almeno con un argomento in particolare: il pignoramento presso terzi.

Partiamo prima di tutto facendo a grandi linee la conoscenza del concetto di pignoramento. Tutti noi sappiamo che quando c’è questa parola di mezzo, molto probabilmente non ci sono buone notizie in corso; infatti con questo termine si indica l’atto effettivo con cui ha inizio l’azione di espropriazione forzata.

Per espropriazione forzata in diritto si intende il procedimento esecutivo di natura coattiva, ovvero imposto dalla legge e obbligatorio, con cui vengono sottratti al debitore eventuali beni pignorabili. Questi beni, che possono essere di vario tipo, poi saranno venduti per ricavarne denaro e infine soddisfare il creditore precedente; è questi infatti che ha richiesto l’intervento giudiziario per il recupero del suo credito.

Cos’è il pignoramento presso terzi

Effettuata questa doverosa introduzione al mondo del pignoramento e dell’espropriazione forzata, per comprendere bene di cosa stiamo andando a parlare, scendiamo nel dettaglio del nostro argomento, ovvero il pignoramento presso terzi.

Se in una procedura di pignoramento ci sono genericamente solo due parti, il creditore e il debitore, nel pignoramento presso terzi entra in campo una terza parte che ha in possesso beni mobili o crediti dello stesso debitore.

Per rendere più semplice questo passaggio dividiamo bene le parti in campo:

  1. Il creditore procedente. La parte che procede alla richiesta del credito.
  2. Il debitore esecutato. Parte passiva nel procedimento.
  3. Il terzo pignorato. La parte che detiene il credito da pignorare nell’effettivo senso processuale.

Chiarire quali sono le parti in gioco in questa particolare forma di espropriazione è sicuramente la parte più importante per comprendere al meglio il suo funzionamento. Per semplificare ancora una volta di più il funzionamento, proviamo a fare un esempio pratico:

  • Luca vanta un credito nei confronti di Marco.
  • Marco a sua volta vanta un credito nei confronti di Giulio.
  • Luca potrà dunque recuperare il suo credito direttamente presso Giulio grazie al pignoramento presso Terzi.

Questa norma nasce anche per facilitare notevolmente la burocrazia di recupero dei crediti ed evitare letteralmente un intero passaggio, consentendo al creditore Luca di saltare e andare direttamente da Giulio.

Normativa di riferimento

Quando però si va a parlare di diritto, processi, azioni ed espropri è sempre bene avere un quadro preciso delle normative di riferimento per l’ambito che stiamo andando ad analizzare. Nel caso del pignoramento presso terzi, questa particolare normativa è contenuta nel Libro III del codice di procedura civile (R.D. n. 1443 del 28 ottobre 1940), che parla specificatamente del processo di esecuzione.

Andando più nel dettaglio del caso, si tratta in particolare:

  • artt. da 474 a 512 c.p.c., con i principi generali sull’esecuzione forzata;
  • artt. da 543 a 554 c.p.c., specificamente dedicati al pignoramento presso terzi.

Queste normative e i precisi articoli precedentemente citati vanno a normare, in ogni suo aspetto e condizione, l’esproprio forzato o pignoramento presso terzi. Infatti non sono poche le regole che devono essere seguite per poter andare a utilizzare questo particolare processo burocratico di semplificazione del pignoramento.

Come funziona il pignoramento presso terzi

Per capire come funziona nella pratica il pignoramento presso terzi non ci rimane altro che scendere nel dettaglio del codice di procedura civile.

L’articolo 543 c.p.c stabilisce che il pignoramento presso terzi si esegue mediate atto notificato al terzo, ma anche ovviamente al debitore secondo la norma dell’art. 137. In questo atto si va ad intimare il terzo a restituire il proprio debito direttamente a noi, che siamo il creditore, e non al debitore.

A questo punto, il terzo che riceve l’atto di precetto, ha l’obbligo di adempiere alla restituzione del credito entro un determinato periodo di tempo, che non potrà mai essere inferiore ai dieci giorni. Passato questo periodo il creditore può procedere alla notifica di pignoramento.

Per completezza e rendere più semplice la spiegazione, qui di seguito trovi un riepilogo cronologico degli step che conducono all’effettivo pignoramento:

  1. Comunicazione del precetto al terzo e al debitore.
  2. Se il credito non viene ripagato, dal decimo giorno al novantesimo dall’invio della notifica, il creditore potrà proseguire a notificare il pignoramento, ancora una volta sia al debitore che al terzo.
  3. A questo punto il terzo deve comunicare quali sono i debiti in corso e se non li comunica di sua sponte interverrà un giudice che, in udienza, stabilirà l’effettivo debito.
  4. Se il terzo non si presentasse all’udienza o si rifiuta di comunicare tale dato, il giudice emette in automatico l’ordine di pignoramento.

Atto di pignoramento presso terzi, cosa deve contenere

Ovviamente l’atto di pignoramento verso terzi non è un semplice foglio di carta, ma deve soddisfare diversi requisiti e contenere diversi elementi per potersi ritenere valido. L’atto di pignoramento verso terzi deve contenere:

  • L’ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni e crediti che sono stati pignorati;
  • La somma e le cose pignorate devono essere assolutamente contenute e indica anche in modo sommario e non preciso;
  • Dovranno essere contenute anche tutte le informazioni anagrafiche e di residenza e/o domicilio.
  • L’atto infine deve contenere anche la data dell’udienza a cui sono invitati a comparire i debitori.

Anche alla terza parte spettano alcuni obblighi alla ricezione della notifica; infatti questi deve comunicare per mezzo ad esempio di raccomandata o anche attraverso posta elettronica certificata le seguenti informazioni tecniche:

  • Le somme e i beni del debitore in suo possesso;
  • La data entro la quale dovrà pagare o provvederà alla consegna dei beni;
  • Ed eventuali altri pignoramenti o atti già eseguiti e accettati.

Quali crediti NON si possono pignorare (o crediti impignorabili)

Come abbiamo detto in precedenza, il pignoramento presso terzi riguarda beni mobili e crediti che il terzo andrà poi a corrispondere al creditore. Sebbene questo copra un ampio ventaglio di bene pignorabili, ne esistono alcuni che per leggi non si possono pignorare.

Qui di seguito trovi un elenco completo dei crediti impignorabili, che dunque il credito non potrà ricevere dal pignoramento per diverse ragioni specifiche:

  • sussidi di grazie o di sostentamento a persone incluse nell’elenco dei poveri;
  • sussidi ricevuti dal terzo per maternità, malattie o funerali dalle assicurazioni o enti di beneficienza;
  • pensioni di invalidità

In queste categorie troviamo i cosiddetti crediti parzialmente impignorabili (o relativamente impignorabili). In altre parole sono crediti che si possono pignorare solo in una loro porzione stabilità per legge. Questi sono:

  • Salari, stipendi e tutte le altre indennità dovute da privati per un rapporto lavorativo, includendo anche eventuali compensi per licenziamenti. Questo sono pignorabili nella misura massima di un 1/5 dell’ammontare totale;
  • Pensioni e indennità varie che svolgono il ruolo di pensione. In questo caso l’importo pignorabile equivale all’eccedenza della pensione rispetto all’assegno sociale che nel 2021 si attesta sui 460 euro. Se ad esempio il terzo avesse una pensione di 1000 euro, il creditore potrebbe ottenere un credito della differenza tra i 1000 e i 460 euro, dunque 540 euro.

Costo del pignoramento presso terzi

Quando si parla di pignoramenti è sempre importante porsi il dubbio se il prezzo dell’intero iter sia giustificato; ovvero che il credito che vogliamo andare a recuperare sia effettivamente abbastanza alto da giustificare la nostra azione.

E’ vero che la notifica degli atti in sé ha un costo tutto sommato contenuto, considerando marche da bollo, registrazione ordinanza e atti vari, in totale difficilmente supera i 500 euro. A queste somme va comunque poi aggiunto il compenso dell’avvocato che come professionista può avere un costo differente da zona a zona, con una media però che si individua sui 900 euro circa.

Insomma il costo non è sicuramente zero e dobbiamo sempre verificare questo per non finire magari di spendere più di burocrazia che altro.

Come bloccare un pignoramento presso terzi

Il pignoramento in realtà è sempre l’extrema ratio, come si suol dire; in genere si cerca sempre in qualche modo di giungere a un compromesso o un accordo con i creditori. Il primo modo infatti di bloccare un pignoramento è proprio questo: trovare un accordo con il creditore. Se per voi non è piacevole subire un pignoramento, non lo è nemmeno per il creditore, che si risparmia volentieri burocrazie scartoffie, dunque cercate di trovare un compromesso di base.

Questo accordo tipicamente comunicato dall’avvocato del debitore a quello del creditore dovrebbe prevedere un impegno da parte del debitore ha pagare quanto richiesto o una parte, in risposta una mancata comunicazione dell’atto di pignoramento. Il saldo e stralcio è infatti la formula più frequente che prevede appunto una compensazione ridotta per il creditore, sicuramente, ma anche molti meno problemi.

Articoli Correlati a Pignoramento presso terzi

Pignoramento di beni mobili, o mobiliare: la prima tipologia di pignoramento che si può rischiare...
Continua a leggere
Il pignoramento immobiliare è l'atto con il quale si subisce la confisca di un immobile di...
Continua a leggere
Il pignoramento dello stipendio è la situazione con la quale un lavoratore dipendente si può...
Continua a leggere

Leave a Reply