Pignoramento stipendio: con cessione quinto, per dipendente pubblico e minimo vitale

Il pignoramento dello stipendio è la situazione con la quale un debitore subisce una trattenuta dallo stipendio netto per dei debiti non pagati.
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Il pignoramento dello stipendio è la situazione con la quale un lavoratore dipendente si può vedere prelevata una parte del proprio emolumento mensile per pagare dei debiti pregressi. Ma come funziona? Quali limiti ci sono? Vediamo in questa guida tutto quello che c’è da sapere sul pignoramento dello stipendio.

Pignoramento dello stipendio Equitalia 2024

L’agenzia di riscossione debiti ha diritto a pignorare lo stipendio di ogni dipendente che abbia dei debiti con lo Stato, a condizione che vengano rispettati i limiti imposti per legge.

Limiti del pignoramento dello stipendio Equitalia: il minimo vitale 2024

Nel caso di pignoramento Equitalia, e solo per essa, la legge prevede dei limiti ben precisi, che riepiloghiamo in tabella.

Importo stipendio Limite pignoramento
< 2.500 € al mese 1/10 dello stipendio
Tra 2.500 € e 5.000 € al mese 1/7 dello stipendio
> 5.000 € al mese 1/5 dello stipendio

Come possiamo vedere, il limite del pignoramento cambia molto a seconda del proprio stipendio mensile e in tutti i casi NON si possono pignorare stipendi inferiori a 1.509,81 € al mese, poiché tale somma viene considerata il minimo vitale per sopravvivere per il 2024.

Non c’è alcuna indicazione, invece, in merito al pignoramento di una basta a tempo determinato o di un contratto a termine.

Pignoramento stipendio, gli altri casi

Vediamo ora tutti gli altri casi (escluso Equitalia) in cui il pignoramento dello stipendio può avvenire e secondo che modalità.

Possiamo distinguere due casi:

  • pignoramento notificato al datore di lavoro
  • pignoramento fatto direttamente sul conto corrente

Per sapere a chi è stato notificato il pignoramento, il debitore deve consultare l’atto di notifica che ha ricevuto dall’Ufficiale Giudiziario: su di esso è riportato a chi è stato fatto il pignoramento.

Pignoramento notificato al datore di lavoro

Dopo che il datore di lavoro ha ricevuto una notifica di pignoramento dello stipendio di un suo dipendente, egli dovrà informare il creditore, con raccomandata con ricevuta di ritorno, se il debitore ha degli importi a credito o meno.

In seguito, il debitore e il terzo pignorato devono trovarsi in udienza presso un tribunale civile, il quale ha il compito di verificare se la dichiarazione del terzo è positiva o negativa. Nel primo caso, lo stesso tribunale autorizza il pignoramento.A partire da questo momento, il datore di lavoro è obbligato a trattenere una somma pari a 1/5 dello stipendio direttamente dall’emolumento netto che riceve il suo dipendente. Questa trattenuta dovrà essere fatta fino a che il debito non sarà saldato.

L’importo fisso del pignoramento dello stipendio, nel caso di altri debiti diversi da quelli che si hanno con Equitalia, è di 1/5 dello stipendio. Per poter calcolare tale importo bisogna partire, come nel caso della cessione del quinto, dallo stipendio netto e non dal lordo. Non sono considerate le cessioni del quinto che vengono fatte, in maniera volontaria, dal debitore verso banche o finanziarie.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessa mentre il pignoramento è ancora in atto, anche questa procedura cessa. Dal momento in cui il dipendente troverà un nuovo lavoro, il pignoramento stipendio dovrà essere rinnovato per la parte che occorre ancora saldare.

Pignoramento in banca, sul conto corrente

Nel caso in cui la notifica del pignoramento venga fatta direttamente alla banca, dunque sul conto corrente del debitore, bisogna distinguere due casi:

  • se sul conto corrente ci sono somme maggiori di 1.509,81 euro, è possibile fare il pignoramento della somma di denaro che eccede tale importo;
  • se, invece, sul conto ci sono risparmi per meno di tale somma, il pignoramento dello stipendio NON si può fare.

Questo importo è stato stabilito, per legge, come una somma pari a 3 volte l’assegno sociale, che nel 2024 è di 503,27 euro (503,27 x 3 = 1.509,81).

Notifica di più di un pignoramento

Nel caso in cui un debitore riceva la notifica di più pignoramenti in contemporanea, il giudice potrà autorizzarli tutti, ma in “accordo”, ovvero uno dopo l’altro. Questo significa che bisognerà prima soddisfare un debitore, una volta che tale debito sarà saldato, si potrà passare a quello seguente e così via.

Questa regola non vale se i debiti hanno una causa diversa tra di loro:

  • crediti privati (di un fornitore, ad esempio);
  • crediti statali (tasse, ad esempio);
  • crediti per alimenti (nel caso in cui la ex moglie abbia ricevuto il diritto a ricevere un assegno mensile).

Pertanto, se ci sono più debiti di fonti diverse, essi dovranno essere soddisfatti in contemporanea.

Pignoramento dello stipendio se c’è la presenza della cessione quinto, anche per dipendente pubblico

Nel caso in cui un dipendente subisca prima un pignoramento e poi chieda una cessione del quinto, la legge stabilisce che si possa procedere con il finanziamento solo se la quota di stipendio cedibile come rimborso della rata mensile per il prestito non è maggiore della differenza tra i due quinti della retribuzione e la quota vincolata dal pignoramento.

Per questo motivo, ipotizzando un dipendente che prenda uno stipendio mensile di 1.000 euro e sia pignorato per 200 euro al mese, è possibile fare una cessione del quinto (anche per cattivi pagatori o protestati) che prevede il pagamento di una rata periodica inferiore a 200 euro, in quanto la somma tra rata mensile e pignoramento non deve superare i 2/5 dello stipendio netto.

Al contrario, se il dipendente chiede prima la cessione e poi subisce il pignoramento, la quota che si può aggredire è pari alla differenza tra metà dello stipendio e la quota già ceduta.

Supponiamo sempre il nostro esempio di dipendente da 1.000 euro al mese di stipendio, la somma massima che si può aggredire è di 300 euro, dato dalla differenza tra 500 euro (metà dello stipendio mensile) e la rata per rimborsare la cessione (200 euro).

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