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Il pignoramento viene messo in atto contro un debitore con lo scopo di espropriare forzatamente quei beni che possono essere utilizzati per soddisfare il diritto di credito del creditore.

Si tratta di un atto giudiziario che ha lo scopo di intimare a pagare il debito per intero, oltre a tutte le spese accessorie accumulate nel tempo. L’obiettivo è proteggere il creditore, che non avrebbe altro modo per rientrare della somma dovuto.

Continua a leggere per scoprire in modo dettagliato:

  • cos’è il pignoramento;
  • quali sono le forme più comuni di pignoramento;
  • quali sono le informazioni che deve contenere per legge l’atto di pignoramento;
  • come pagare il pignoramento.

Inoltre, scopriremo quali sono i beni pignorabili definiti “insufficienti”, fino ad arrivare a sapere come richiedere la conversione e la riduzione.

Cos’è il pignoramento

Il pignoramento fa parte della categoria dei vincoli giuridici; riguarda lo scambio dei beni, però non esclude la possibilità di utilizzare gli stessi una volta sottoposti ad atto giudiziario ufficiale.

Ciò significa che il debitore può continuare a usare materialmente il bene pignorato, purché non metta in atto comportamenti che possono provocarne la sottrazione, il deterioramento e la distruzione.

E’ sicuramente una delle situazioni peggiori a livello finanziario che una persona può trovarsi ad affrontare. Questo vale sia se si è debitore, che se si è creditore, perché è comunque complicato entrare in possesso di quanto è proprio di diritto. Per questo risulta essere necessaria quando il debitore non fa fronte al pagamento nei confronti del creditore.

Non è un caso che una persona pignorata potrà difficilmente avere accesso al credito in futuro, ed infatti si parla spesso di prestiti a pignorati per indicare proprio dei finanziamenti pensati per chi ha avuto questa difficoltà finanziaria: sono tuttavia difficili da ottenere e hanno dei costi elevati in termini di tasso di interesse.

Il pignoramento è il principale reale atto esecutivo a cui deve far fronte una persona per soddisfare il credito. E’ bene però non dimenticare che il pignoramento di per sé non va a limitare la possibilità di fruire del bene pignorato, semplicemente ne limita gli utilizzi.

E’ un modo per intimare il debitore in modo che saldi quanto dovuto, altrimenti i suoi beni possono essere venduti poi all’asta giudiziaria. Così si ottiene la somma da rendere al creditore e, se avanza parte del denaro, questa viene restituita al debitore.

C’è da considerare che esistono varie forme di pignoramento, come per esempio c’è il pignoramento immobiliare, il pignoramento mobiliare e l’esecuzione sui crediti.

Tipologie di pignoramento

Per legge esistono quattro diverse tipologie di pignoramenti che si possono attuare, a seconda del tipo di bene oggetto dell’atto stesso.

Pignoramento di beni mobili

Con questo termine si intende il pignoramento che viene fatto su beni mobili in possesso del debitore.

Tra di essi possiamo vedere, ad esempio, il pignoramento delle automobili (si parla nello specifico di pignoramenti di beni mobili registrati), la cui procedura, in seguito ad una nuova legge del 2014, ricalca un po’ quella del pignoramento beni immobili.

La legge stabilisce anche che non tutti i beni mobili siano pignorabili. Sono esclusi da tale provvedimento tutti quei beni necessari alla sopravvivenza di una persona (il letto ed il frigorifero, ad esempio), oppure fondamentali per una vita dignitosa (come gli oggetti di culto), oppure ancora importanti perché tramandati magari di generazione in generazione.

Per maggiori informazioni ti invitiamo a leggere anche la nostra guida sul pignoramento dei beni mobili.

Pignoramento di beni immobili

Una banca o una società finanziaria possono presentare domanda di pignoramento di case o altri beni immobili nel caso in cui il debitore non paghi una o più rate di mutuo, o di altro debito garantito da ipoteca.

L’importo minimo a debito per poter dare il via alla procedura di espropriazione è di 8.000 euro.

L’ipoteca riguarda esclusivamente i beni immobili e viene richiesta per quei crediti che hanno un valore almeno pari a 1/3 del valore del bene oggetto del pignoramento dell’immobile.

La valutazione del bene oggetto del pignoramento avviene da parte di esperti periti incaricati dal giudice.

Pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi riguarda la tipologia di crediti che il debitore ha verso terzi.

Tra i crediti presso terzi pignorabili vediamo, ad esempio, lo stipendio, anche se ci sono dei limiti previsti dalla legge.

Ad esempio, ci sono alcuni crediti che non possono essere sottoposti al pignoramento, come:

  • crediti alimentari
  • crediti per maternità
  • crediti per malattie o funerali

Pignoramento dello stipendio

Si tratta della particolare situazione in cui un dipendente subisce un pignoramento di una somma dello stipendio netto a causa di debiti non pagati. Si parla di pignoramento per debiti Equitalia (ad esempio per delle tasse non pagate), o di pignoramento per debiti di altri genere (fornitori, per gli alimenti alla ex moglie, e così via).

Per maggiori approfondimenti, leggi il nostro testo sul pignoramento dello stipendio.

Forma del pignoramento

A livello formale possiamo dire quindi che quando di parla della forma del pignoramento ci si riferisce all’atto, cioè al documento che al suo interno contiene:

  • l’intimazione esposta dall’ufficiale giudiziario al debitore, al quale viene comunicato di non sottrarre i beni pignorati e neanche i frutti della garanzia del credito;
  • un ulteriore l’avvertimento;
  • il debitore può domandare che siano sostituite le cose e i crediti pignorati con una somma pari all’importo dovuto.

Pignoramento e precetto, le differenze

Esiste una differenza tra pignoramento e precetto? La risposta è si. Nonostante molte persone tendano a confonderli tra di loro, è un errore da non commettere assolutamente; rischia infatti di portarvi a gravi errori di valutazione della situazione e di quale possa essere il modo migliore per affrontarla.

  • il pignoramento viene messo in atto dall’ufficiale giudiziario;
  • il precetto viene fatto solo dal creditore.

Una volta che il creditore notifica al debitore il titolo esecutivo, ecco che se il debitore non salda il debito, si può passare al pignoramento.

Secondo l’articolo 481 CPC, il precetto risulta però inefficace se, scaduto il termine di novanta giorni dalla notificazione, non ha avuto inizio l’esecuzione.

Atto di pignoramento: cosa contiene

L’atto di pignoramento è, come tutti gli atti giudiziari, emesso da un giudice oppure redatto da un avvocato. Nel caso del pignoramento l’atto deve contenere specifiche informazioni fondamentali e sono.

  • Il credito: deve essere indicato chiaramente qual è il credito che l’ufficiale giudiziario vuole pignorare. In questo modo il debitore è a conoscenza della cifra esatta e può valutare di richiedere un cambio, saldando quanto dovuto.
  • Invito a dichiarare la residenza: il debitore è invitato a dichiarare sempre la residenza che ha scelto o comunque il proprio domicilio. E’ obbligatorio e ovviamente previsto dalla legge.
  • Sostituzione dei beni: nell’atto di pignoramento deve essere riportato anche un avvertimento dove si ricorda al debitore che può scegliere di sostituire i beni o i crediti pignorati e cambiarli direttamente con la somma di denaro richiesta. Tale somma deve essere uguale all’importo del credito dovuto, il quale comprende oltre alla somma anche gli interessi, le spese e i costi di esecuzione.

Beni pignorabili insufficienti e ricerca telematica dei beni

Può capitare in varie circostanze che i beni pignorati però non risultano essere sufficienti a a soddisfare il creditore e riuscire quindi a pagare il debito.

Cosa succede in questo caso?

Semplicemente viene fatta richiesta al debitore stesso di procedere con l’indicare quali altri beni del proprio patrimonio possono essere pignorabili; allo stesso tempo deve indicare il luogo in cui si trovano ed eventualmente le generalità di altre persone che rientrano nella definizione di debitori.

Quando invece il pignoramento non può essere messo in atto a causa di un credito insufficiente, la legge prevede ulteriori mosse. Da una parte il debitore, se è un imprenditore commerciale, può essere invitato a mostrare le scritture contabili così da individuare ulteriori beni e crediti.

Altrimenti l’articolo 492 bis c.p.c prevede che il presidente del Tribunale possa andare alla ricerca dei beni da pignorare con le modalità telematiche. L’ufficiale giudiziario in questo modo ha a tutti gli effetti l’autorizzazione di entrare grazie a un collegamento diretto nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni ma anche degli enti previdenziali; in questo modo può ottenere tutte le informazioni utili per capire quali sono i beni e i crediti che possano essere sottoposti al pignoramento.

Conversione, riduzione e pagamento del pignoramento

Ci avviamo verso la conclusione di questo articolo dedicato al pignoramento, parlando proprio di quella che è la conversione e la riduzione del pignoramento stesso.

Prima di tutto esiste il modo di evitare il pignoramento; il più semplice è quello di consegnare l’intera somma dovuta (incluse le varie spese però, attenzione a questo passaggio) all’ufficiale giudiziario. Questi di conseguenza è incaricato a sua volta di dare la somma al creditore.

Quando a essere pignorati son oggetti materiali in possesso del debitore, la somma da versare è quella dell’importo del credito con l’aggiunta del 20%.

Tale richiesta può essere fatta anche prima che il debitore richieda la vendita o l’assegnazione dei beni. La somma con cui il debitore può sostituire l’atto giuridico in questione deve includere le spese di esecuzione e gli interessi.

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