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Chiedi Preventivo in 1 Minuto »Si parla di cambiale in bianco per indicare quella tipologia di titolo cambiario, tratta o pagherò (leggi le differenze tra cambiale tratta e pagherò), che viene emessa senza la compilazione di tutti gli elementi fondamentali, ma con la dicitura “cambiale” e dietro ad un accordo tra le parti in merito alla compilazione della stessa.
La cambiale in bianco è un titolo che non ha tutti i requisiti essenziali e che quindi non può essere riscosso, anche se ha ancora valore esecutivo.
Contenuti
Cambiale in bianco, come funziona
Incassare una cambiale in bianco
La cambiale in bianco può essere incassata dopo dopo averla compilata in maniera corretta di tutti i requisiti mancanti ed entro la data di incasso, altrimenti si parla comunque di cambiale non pagata o pagata in ritardo.
La compilazione deve essere fatta con un accordo di riempimento della cambiale in bianco, perso precedentemente tra accettante e traente. Qualunque compilazione che venga fatta al di fuori di questi accordi (si parla di abusivo riempimento) porta semplicemente all’opponibilità della violazione del patto di riempimento, ma solo in caso di portatore di mala fede (cioè se la cambiale viene riempita in maniera sbagliata con dolo, ovvero facendolo apposta).
In nessun caso una cambiale compilata in maniera sbagliata non acquisisce valore.
Rischi dell’emissione di cambiali in bianco
Dal momento in cui si decide di emettere una cambiale in bianco occorre prestare molta attenzione per il semplice motivo che il rischio che corre l’emittente è notevole.
Dato che di solito l’accordo tra le parti, in merito alla compilazione della cambiale emessa senza tutti gli elementi fondamentali, è solo verbale, qualora il titolo cambiario (tratta o pagherò) venisse compilato in maniera non conforme agli accordi presi, sarebbe difficile poterlo dimostrare e ci si troverebbe comunque impegnati nel pagamento del titolo cambiario (che è comunque esecutivo e
deve essere pagato per evitare di ritrovarsi iscritti nel registro dei protestati).
Tuttavia, chi compila una cambiale in bianco in maniera sbagliata e lo fa con dolo, può risponderne penalmente.
E’ anche per questo motivo che una emettere cambiale in bianco a garanzia, o per pagamento, non è mai una buona idea, anche se, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, può essere fatto e si tratterebbe di un titolo realmente valido.
Tempo massimo per poter compilare la cambiale in bianco
Dal momento in cui viene emessa una cambiale in bianco (che, ricordiamo, è una cambiale senza tutti i dati fondamentali ed obbligatori), si hanno 3 anni dalla firma per poterla compilare, dopodiché cade in prescrizione.
Bollo su cambiale in bianco
Il titolo cambiario necessita della bollatura per poter avere potere esecutivo, e nel caso di cambiale in bianco si può applicare un bollo ridotto in virtù del fatto che mancano alcuni elementi fondamentali.
Ammortamento cambiale in bianco
La procedura di ammortamento di una cambiale è quella secondo la quale si vuole privare di validità il titolo nei confronti di terzi, quando esso viene perso, sottratto o distrutto, al fine di assicurarne il pagamento solo al proprietario della cambiale stessa.
Nel caso in cui ci si trova di fronte allo smarrimento o al furto di un titolo cambiario in bianco, la procedura di ammortamento vale e può essere fatta, a condizione di indicare con chiarezza, nella procedura di ricorso, quali erano i dati mancanti.
Avallo cambiale in bianco
Esattamente come per una cambiale tradizionale, anche quella in bianco può essere avallata. Con l’avallo ci si trova nella situazione in cui un soggetto (il cosiddetto avallante) sottoscrive una cambiale garantendo il pagamento da parte di un’altra persona (il cosiddetto avallato).
La procedura di avallo, sempre valida per quelle “classiche”, può essere fatta anche per le cambiali in bianco, fermo restando il fatto che la compilazione del titolo cambiario deve avvenire secondo indicazioni e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Cambiaria.
Cambiale in bianco vs. Cambiale incompleta: le differenze
Spesso i concetti di cambiale in bianco e di cambiale incompleta sono considerati uguali, in realtà sono due cose leggermente diverse e la differenza sta nell’accordo alla compilazione della cambiale:
- la cambiale in bianco è una cambiale senza tutti i dati, ma c’è accordo di compilazione tra debitore e creditore;
- la cambiale incompleta è una cambiale senza tutti i dati e NON c’è accordo di compilazione tra debitore e creditore;
Per quanto riguarda la nozione di “cambiale incompleta”, viene generalmente accettata dalla dottrina e dalla giurisprudenza anche se non è esplicitamente menzionata nella Legge Cambiaria. Spesso si fa riferimento a concetti come “exceptio doli generalis” o “eccezione di abusivo riempimento” per trattare casi di cambiali incomplete o impropriamente riempite.
Se dunque hai una cambiale non completamente compilata, ma solo con la firma di chi la emette, questa cambiale non è valida come prova di debito. Se qualcuno riempie il resto dei dati senza accordo, chi ha firmato la cambiale può difendersi in tribunale. Però, se la cambiale incompleta viene poi data a una terza persona che non sapeva dei problemi, la cambiale diventa valida per proteggere questa terza persona.
Questo è previsto dall’articolo 14 della legge sulle cambiali (Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1669) che parla di protezione del “terzo prenditore di buona fede”, cioè di una terza persona che acquisisce la cambiale in modo legittimo senza conoscerne le possibili irregolarità.
Cambiali in bianco e prestiti
Nel caso di prestiti con le cambiali il concetto di cambiale in bianco diciamo che “non esiste”, nel senso che tutti i titoli cambiari emessi a garanzia di un prestito personale vengono debitamente compilati.